Fonte: ASARVA
Prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro: l'INL, Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha comunicato importanti informazioni in merito all’esposizione eccessiva allo stress termico che comporta l’aumento del rischio infortunistico.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto.
Di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.
Valutazione del rischio di danni da calore
Per lo svolgimento della Valutazione del rischio di danni da calore, INL rimanda al “Portale Agenti Fisici” a cura di INAIL.
Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza - EU-OSHA.
Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Richiesta CIGO
Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la CIGO, Cassa integrazione guadagni ordinaria, evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie."
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